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Home      Causa contro GHB
GRAZIE!!
Un grazie di cuore a tutti i nostri clienti.
E' grazie al loro aiuto e al loro sostegno che abbiamo potuto acquisire elementi e riscontri idonei a sostenere in giudizio le nostre richieste nei confronti della GHB S.r.l. e del Signor Antonio Maglione.
E' anche grazie a loro che le nostre istanze sono state accolte, prima dal Giudice monocratico in sede cautelare e poi ulteriormente confermate dal Collegio in sede di reclamo. 
... E ANCORA UNA VOLTA ABBIAMO DIMOSTRATO LA NOSTRA PROFESSIONALITA'
Il Tribunale ha accertato, seppure in via provvisoria e d'urgenza, che
la GHB S.r.l. ha realizzato atti di CONCORRENZA SLEALE in nostro danno,
utilizzando i nostri biglietti e conseguentemente
operando "sfruttamento della creatività altrui, certamente in contrasto con i principi di correttezza professionale".
 
 
Il Tribunale ha quindi
inibito alla GHB S.r.l. e al signor Antonio Maglione "l'utilizzo in qualsiasi forma delle realizzazioni e studi grafici"
oggi nella nostra titolarità.
 
Se vuoi leggere l'ordinanza cautelare di inibizione del Tribunale di Ravenna, clicca qui
Se vuoi leggere l'ordinanza collegiale di inibizione del Tribunale di Ravenna, clicca qui
 
Di seguito trascriviamo le due ordinanze del Tribunale di Ravenna.
 

Ordinanza collegiale del 21/05/2009

 
TRIBUNALE DI RAVENNA
Causa n. 4573/2007 Proc. Spec.
Proposto da:
GHIBLI DESIGN SRL
Contro:
GHB SRL
Il Giudice des. Dr.ssa Romangoli
Letti gli atti di causa, vista la documentazione allegata e udite le parti all'udienza del 3.4.2008
OSSERVA
E' infondata l'eccezione di incompetenza per materia del tribunale ordinario in favore delle sezioni specializzate in materia industriale ex art. 134 D. Lgs. 30/2005 (cd. codice della proprietà industriale), la presente controversia non inerisce alla "proprietà industriale" come definita ex art. 1 D. Lgs. cit. non avendo "neppure indirettamente" a che fare con le privative industriali (marchi, brevetti) ed altre proprietà industriali ricomprese nella definizione del cit. art. 1.
Neppure è dato ritenere, per i motivi che meglio si spiegheranno nel prosieguo, che la controversia abbia a che vedere con "informazioni aziendali riservate" (comprese nella proprietà industriale ex art. 1 cit.) di cui agli artt. 98 e 99 D. Lgs. cit.
 
ritenuto che ricorre rapporto di concorrenza fra le parti in causa, atteso l'oggetto delle rispettive attività, coincidente quanto a realizzazione di servizi di grafica e pubblicità;
 
parte ricorrente, cessionaria di azienda da Ghibli Service srl, lamenta che GHB srl e Maglione Antonio (già socio Ghibli Service e ora socio quasi totalitario di GHB) abbiano posto in essere attività illecita ex art. 2598 o 2043 c.c.
In particolare l'affermata concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c. sarebbe consistita nell'avere:
  • imitato servilmente il prodotto Ghibli Service, consistente in prodotti di grafica pubblicitaria (biglietti da visita)
  • ottenuto illecitamente e sfruttato a fini commerciali know how di Ghibli Service o altri dati riservati (archivio nominativi clienti)
  • attuato concorrenza cd. parassitaria
Ricorre il fumus della domanda di accertamento della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e 3 c.c.:
è adeguatamente provato, pur nella sommarietà della cognizione propria di questa fase, che GHB si è appropriata e ha fatto uso commerciale, inviandole a potenziali clienti, di realizzazioni grafiche già di Ghibli Service. Sul punto è sufficiente confrontare i biglietti da visita già forniti da Ghibli a propria clientela e i fac-simile di biglietti da visita proposti da GHB a potenziali clienti (docc. 10 e 11 ricorrente); trattasi all'evidenza dello stesso materiale grafico (stesso disegno, stesso carattere di stampa, stesso retro, ecc...) con alcune modifiche del tutto marginali:
anche l'offerta di realizzazioni grafiche da parte di GHB, inoltre, è del tutto identica (salvo trascurabili elementi quali la colorazione e il tipo di caratteri a stampa, cfr. doc. 7 ricorrente);
dunque, pur non ricorrendo a rigore un prodotto con caratteristiche individualizzanti, è stata posta in essere attività idonea a creare confusione con l'attività del concorrente;
tali condotte (appropriazione di studi e realizzazioni grafiche di Ghibli Service) integrano, altresì, concorrenza sleale ai sensi del n. 3 del medesimo art. 2598 c.c. consistendo in "mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda";
d'altronde, lo sfruttamento della creatività altrui è certamente in contrasto con i princìpi della correttezza professionale:
si aggiunga che, a sostegno del fumus della domanda di concorrenza sleale, non può trascurarsi che GHB è stata costituita dal Maglione Antonio (già socio Ghibli Service e poi socio quasi totalitario e amministratore di GHB) pochi mesi dopo la cessione dell'azienda di Ghibli Service alla società ricorrente, sicchè ben si comprende come verosimilmente possa essere avvenuto l'impossessamento da parte di GHB di studi e realizzazioni grafiche già di Ghibli Service;
 
pare improprio invece ricondurre la condotta di GHB ad appropriazione di know how (leggi: bagaglio di conoscenze tecniche sotteso ad un prodotto o ad una tecnica industriale) così come gli elenchi di nominativi di potenziali clienti (vieppiù se liberamente reperibili sul mercato, come quello che Ghibli Service ha acquistato da Seat Pagine Gialle nel dicembre 2006) non sono riconducibili alle altre "informazioni segrete" tutelate ex art. 98 D. Lgs. cit.;
 
ricorre il periculum dell'invocata cautela, cioè il pregiudizio imminente e irreparabile cui sarebbe esposta parte ricorrente nelle more del giudizio di merito, attese che la prosecuzione dell'attività illecita è idonea ad arrecare un danno perdurante nel tempo, foriero di conseguenze non solo patrimoniali e comunque di difficile quantificazione in termini economici.
 
Ritenuto che non può accendersi alla richiesta di pubblicazione dell'emanando provvedimento, perchè misura di carattere sanzionatorio non applicabile nella presente fase di natura cautelare in difetto di espressa previsione di legge (come invece previsto in materia di proprietà industriale, art. 126 D. Lgs. cit.):
 
Le spese del procedimento seguono interamente la soccombenza e liquidano in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c., 2043 e 2598 c.c.
INIBISCE a GHB ed a Maglione Antonio l'utilizzazione in qualsivoglia forma della realizzazioni e studi grafici già di Ghibli Service;
CONDANNA GHB e Maglione Antonio in solido fra loro al rimborso in favore di Ghibli Design Srl in persona del legale rappresentante delle spese di procedimento che liquida in complessivi € 1.870,00 di cui € 170,00 per spese, € 700,00 per competenze ed € 1.000,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Ravenna, 24.4.2008
Il Giudice
Dott. Romagnoli
 
Rep. 1243
N. 1812/2008 Reg. Gen.
N. 23/2008 Reg. Reclami
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. magistrati:
dr. LACENTRA Giangiacomo - presidente
dr. SANTI Cesare - giudice relatore
dr. VICINI Massimo - giudice
decidendo il reclamo proposto da MAGLIONE Antonio e da GHB s.r.l. avverso il provvedimento urgente in data 24-28/4/2008 di questo Tribunale di inibizione all'uso delle creazioni e degli studi grafici utilizzati da GHIBLI DESIGN s.r.l., letti gli atti e uditi i procuratori delle parti, sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA COLLEGIALE
I reclamanti negano di avere posto in essere attività illecita ai sensi dell'art. 2598 c.c. in danno di GHIBLI DESIGN s.r.l., acquirente da GHIBLI SERVICE s.r.l. di una azienda commerciale per la vendita tramite corrispondenza di materiale grafico e pubblicitario.
Deducono la erroneità del provvedimento del primo Giudice, dal momento che la cessione dell'azienda ha avuto ad oggetto beni di natura meramente strumentale; che i modelli grafici, asseritamente oggetto di imitazione, costituiscono il risultato della inventiva e delle capacità di MAGLIONE ANTONIO; che queste qualità sono da lui ora legittimamente sfruttate nel contesto della nuova società GHB di cui è socio; infine, che la generalità delle offerte pubblicitarie presenti sul mercato richiama lo stile, erronemante perciò ritenuto esclusivo, di GHIBLI DESIGN, stile peraltro da quest'ultima modificato. Chiedono la revoca dell'ordinanza cautelare.
La s.r.l. GHIBLI DESIGN si costituisce con deposito di memoria, nella quale eccepisce la infondatezza del ricorso e, in via incidentale, ripropone domanda di pubblicazione del provvedimento inibitorio, nonchè di condanna dei reclamanti in solido al pagamento di sanzione pecuniaria per ogni violazione successiva alla decisione del presente reclamo.
Il reclamo è infondato.
Premesso che l'azienda è acquistata da GHIBLI DESIGN con tutti i modelli grafici e i disegni esistenti, in quanto necessari all'attività di impresa costruita dal commercio appunto di materiale grafico e pubblicitario, si osserva che esattamente il primo Giudice ricava la esistenza di una condotta di imitazione servile dalla produzione dei biglietti o cartoncini reclamistici fatta dalla GHIBLI DESIGN ai docc. 7, 10-12 del ricorso e 5, 6, 7 della memoria di costituzione odierna: è evidente la grande somiglianza e, in alcuni casi, la identicità, soprattutto, nei colori usati, nelle immagini e nel retro, così che la confondibilità di tali prodotti grafici è massima e facile è l'illecito sviamento della clientela.
GHB in questo modo utilizza pedissequamente il patrimonio proprio della GHIBLI DESIGN e interferisce con l'attività di questa; al reclamante MAGLIONE ANTONIO non è vietata una analoga attività economica, ma gli è vietato sfruttare le creazioni e i prodotti appartenenti ad altri.
E non può parlarsi in questo caso di stile comune nel mercato delle offerte pubblicitarie, perchè qui si utilizza e si imita la produzione di una società concorrente.
Irrilevante è, poi, il preteso mutamento attuale dello stile di GHIBLI DESIGN, perchè il provvedimento cautelare reclamato inibisce lo sfruttamento "delle realizzazioni e studi grafici di Ghibli Service".
Quanto alle domande riproposte dalla parte reclamata, si osserva che esse tendono alla applicazione di sanzioni e, pertanto, non possono avere ingresso nella presente fase cautelare.
Adeguata sanzione processuale è la condanna alla rifusione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, a carico dei principali soccombenti, non sussistendo i presupposti della colpa grave attesa la complessità della materia.
 
P.Q.M.
 
visti gli artt. 669 terdecies e 700 c.p.c.,
 
RESPINGE
 
il reclamo principale e quello incidentale e condanna MAGLIONE Antonio e la s.r.l. GHB in solido fra loro al rimborso della spese processuali, liquidate in euro 950,00 diritti ed auro 1.000,00 onorari, oltre ad IVA, CPA, rimborso 12,50% come per legge.
Ravenna, 21/5/2009
Cesare Santi - giudice relatore
Lacentra Giangiacomo - presidente
 
 
 

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